Art. 4.
(Modalità di collaborazione tra il medico oculista e l'ottico optometrista).

      1. La certificazione del medico oculista di cui all'articolo 3 ha validità per quattro anni dal suo rilascio, ovvero per due anni per i soggetti con più di sessantacinque anni di età e per quelli in età pediatrica. Il medico oculista può ridurre la validità temporale della certificazione nel caso in cui accerti una patologia connessa o influente sulla funzione visiva o una patologia della cornea in genere.
      2. L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, quali la tonometria e la campimetria, l'effettuazione di diagnosi, l'elaborazione e l'esecuzione di terapie, compresa la correzione di difetti mediante laser a eccimeri o altre tecnologie, o ogni altra attività di tipo invasivo.
      3. L'ottico optometrista non può prescrivere e somministrare farmaci di alcun tipo, compresi i colliri diagnostici.
      4. L'ottico optometrista fornisce al termine dell'esame della capacità visiva adeguata informazione scritta di quanto ha riscontrato.
      5. L'ottico optometrista, qualora rilevi un'alterazione della normale capacità visiva, astenendosi da ogni diagnosi, sospende ogni fornitura o applicazione e indirizza la persona sottoposta all'esame al medico oculista di fiducia della stessa.
      6. Rimane escluso l'impiego da parte dell'ottico optometrista di ogni dispositivo medico di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.